Le leggi sull’aborto in alcuni Stati musulmani: tra diritto islamico e diritto positivo

  • Dariusch Atighetchi

Abstract

Le posizioni elaborate nel corso dei secoli in campo giuridico nel mondo islamico sulla liceità e i limiti dell’interruzione di gravidanza sono molto complesse e hanno come riferimento le fonti canoniche della Sharia (la Legge islamica) e , qualora queste non rispondano in maniera esaustiva su un determinato tema, i riferimenti principali sono i dottori della Legge islamica i quali offrono dei responsi giuridici che non sono strettamente vincolanti per i richiedenti. Storicamente le riflessioni giuridiche sull’interruzione volontaria di gravidanza ruotano attorno a te “pilastri” fondamentali: l’infusione dell’anima che, in base al Corano, viene trasmessa al 120°giorno dalla fecondazione, il fatto che il diritto classico puniva penalmente il procurato aborto, l’approvazione della tradizione giuridica dell’aborto terapeutico in quanto tutelava in primo luogo la vita della madre. In seguito, l’Autore analizza le legislazioni di alcuni stati musulmani (Tunisia, Kuwait, Egitto, Pakistan, Iran, Arabia Saudita, Bahrain, Algeria), sottolineando che la Sharia (la Legge islamica) costituisce la fonte principali delle leggi statali.

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1998-10-31
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Come citare
Atighetchi, D. (1998). Le leggi sull’aborto in alcuni Stati musulmani: tra diritto islamico e diritto positivo. Medicina E Morale, 47(5), 969-988. https://doi.org/10.4081/mem.1998.821