Vanità, moda e diritto alla salute: problemi di legittimazione giuridica della chirurgia estetica

Abstract

Fino a qualche tempo fa, l’etica e il diritto accettavano con molta reticenza l’ingresso della chirurgia estetica nella nostra società. Si riteneva che fosse una pratica meramente cosmetica, come tale non legittimata; essa pareva che contrastasse con il dettato codicistico di cui all’art. 5 c.c. e fosse completamente slegata da aspetti di necessità terapeutica, in quanto correlata a meri aspetti di vanità soggettiva. La dottrina e i giudici la classificavano come inaccettabile, giudicando addirittura nulli i contratti che avessero avuto ad oggetto prestazioni di tal tipo. Soltanto nel tempo, grazie all’ampio riconoscimento della salute anche nella sua dimensione psichica, si è ritenuto che la chirurgia estetica possa trovare copertura costituzionale nell’art. 32 Cost., laddove miri a correggere un aspetto fisico per guarire il paziente da un disagio psicologico. In questo modo, essa risulta essere giuridicamente accettabile, né trova limitazione alcuna nel divieto di cui all’art. 5 c.c., posto che tale disposizione normativa non può essere applicata all’esercizio del diritto alla salute ampiamente inteso. Qualche problema sorge ancora, oggi, a fronte dell’uso spasmodico che, di tale pratica, la società intera ci propina: spesse volte la chirurgia non è correlata a necessità terapeutiche concrete e diventa solo un modo per raggiungere un bello ideale che i media ci inculcano. Questo comporta una inevitabile crisi del diritto e dell’etica, che si pongono delle domande e cercano di capire come intervenire per riequilibrare questa pericolosa banalizzazione dell’atto medico.
----------
The use of the cosmetic surgery was accepted with reserve by the ethics and the law in our society. It was considered as if it was just a cosmetic practice, not legitimated, that fall foul of the art. 5 of C.C. (Italian Civil Code), completely free from aspects of therapeutic needs, because depending and linked only to vanity. The doctrine and the judges classified the cosmetic surgery as unacceptable, by declaring void all the contracts regarding this medical practice. Now, thanks to the wide recognition of health even as mental health, the cosmetic surgery can be entitled by the art. 32 of the Italian Constitution when it aims to cure psychological trouble. So it appears to be legally acceptable, and not in conflict with the art. 5 C.C., because such regulative provision cannot applied to the exercise of the right to health. Nowadays, because of a spasmodic use of this practice in our society some problems still stand: often surgery is not related to specific therapeutic needs and it becomes just a means to achieve an ideal beauty from the media and the advertisement. All that leads to an unavoidable crisis of law and ethics, so some questions arise in order to understand how to find a way out of the dangerous condition against the “lightness” of the medical act.

Dimensions

Altmetric

PlumX Metrics

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2014-04-30
Info
Issue
Section
Original Articles
Keywords:
Chirurgia estetica, salute, legittimazione, salute psichica, bellezza, corpo /Cosmetic surgery, health, legittimization, psychological disease, beauty, body
Statistics
  • Abstract views: 854

  • PDF (Italiano): 0
How to Cite
Posteraro, N. (2014). Vanità, moda e diritto alla salute: problemi di legittimazione giuridica della chirurgia estetica. Medicina E Morale, 63(2). https://doi.org/10.4081/mem.2014.63